Quelle oscure dichiarazioni del sindaco di Grottaglie sul PUTT...
Se il Consiglio comunale di Grottaglie, con la cosiddetta riperimetrazione degli ambiti territoriali estesi e distinti del PUTT/P e delle relative aree annesse –approvata il 12 u.s-, ha fatto quello che il Sindaco del Comune di Grottaglie ha rivelato a un quotidiano locale, e cioè “Rispetto alle vecchie cartine abbiamo solo inserito le cave esistenti al posto della macchia mediterranea”, ci troveremmo dinanzi, purtroppo, a un altro fatto molto grave.La gravità di tale fatto emerge in modo davvero inequivocabile, ove si leggano semplicemente alcune norme giuridiche. Innanzitutto l’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 30 novembre 2000.Questa norma, premesso che al primo comma stabilisce che i termini boschi e foreste sono usati anche per indicare la macchia mediterranea, al comma 2 puntualizza espressamente che: “Sono equiparati ai boschi e alle foreste (e quindi anche alla macchia mediterranea, n.d.r.) i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell’uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio”.Perciò, essendo giuridicamente provato che non è lecito “fotografare” la situazione attuale per legittimare ex post reali o eventuali e comunque inammissibili svellimenti di macchia mediterranea, si spera vivamente che il Sindaco del Comune di Grottaglie si sia sbagliato o non abbia detto ciò che è stato riportato dalla stampa. Per esempio, tutti sappiamo che le aree dove sono stati realizzati il I e II lotto della discarica sita in località “Torre–Caprarica”, erano sicuramente interessate dalla presenza di macchia mediterranea. Così come sappiamo che anche le aree del cosiddetto III lotto della medesima discarica, sequestrate dall’Autorità giudiziaria, erano interessate, come rilevato dalle ispezioni effettuate dalla Polizia provinciale nel mese di novembre 2005, dalla presenza di macchia mediterranea e vegetazione arbustiva. Sicché sarebbe sin troppo forzata una eventuale cancellazione della macchia mediterranea da parte del Consiglio comunale di Grottaglie. Forzatura tanto più evidente ove si consideri che l’area in questione è sotto sequestro. E il Consiglio comunale di Grottaglie, proprio affinché tenesse conto anche di questo vincolo, ne era stato doverosamente informato.L’art. 2, 3° comma del d. l.vo n. 227/2001, a sua volta precisa che “sono assimilati a bosco: a)….b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi”. E’ necessario inoltre considerare che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2 del d. l.vo n. 227/2001, “La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell’individuazione dei territori coperti dai boschi di cui all’art. 142, 1° comma lett. g) del d. l.vo n. 42/2004”, e quindi, in altri termini, ai fini della individuazione dei territori di interesse paesaggistico e tutelati per legge (v. art. 142 del d. l.vo n. 42/2004).Alla luce della normativa sopra richiamata, è pertanto del tutto evidente che, se non ci dovessero essere smentite a queste dichiarazioni del Sindaco del Comune di Grottaglie (“Rispetto alle vecchie cartine abbiamo solo inserito le cave esistenti al posto della macchia mediterranea”), ci troveremmo dinanzi ad altre violazioni di legge in questa vicenda. Violazioni di legge che diventerebbero davvero troppe!