Il Comitato “Vigiliamo per la discarica” esprime pubblicamente perplessità e stupore circa le motivazioni che hanno determinato la recente sentenza del Consiglio di Stato n.3191/07 del 4 maggio 2007,pubblicata qualche giorno fa e con la quale si annulla la sentenza del TAR/Lecce n. 3830/06, che aveva dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali era stata concessa l’autorizzazione all’esercizio di un terzo lotto di discarica in località “La Torre-Caprarica” in Grottaglie, perché ubicata in aree protette dai vincoli del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT-P).
La sentenza del Consiglio di Stato lascia perplessi sotto diversi aspetti, come ad esempio, innanzitutto, la scelta di negare la legittimazione del Comitato ad agire in giudizio innanzi al TAR.
Sotto questo profilo, l’affermazione che il Comitato “Vigiliamo per la discarica” è sprovvisto di legittimazione ad agire in giudizio si dimostra decisamente arretrata e profondamente ingiusta visto che il Comitato ha dimostrato nel corso della sua pluriennale attività, di essere un punto di riferimento nel territorio per diverse iniziative di sensibilizzazione in tema di ambiente e salute, e ha presentato con altri comitati dell’area jonica la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la regolamentazione del transito di rifiuti speciali in Puglia, sottoscritta da oltre 16.000 cittadini-elettori.
Lo stupore è determinato da un altro passaggio delle motivazioni della sentenza, nel quale il Consiglio di Stato commenta la norma di cui all’art. 3.10 punto 4.2 delle n.t.a. del PUTT/P della Regione Puglia in base al quale «nell’area annessa non sono autorizzabili:….la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi».
Ebbene secondo il Consiglio di Stato «qualora il redattore del PUTT/P avesse inteso vietare tout court la realizzazione di discariche in aree annesse non avrebbe previsto alcuna eccezione, ma si sarebbe limitato a disporre che nell’area annessa non sono autorizzabili discariche». Pertanto poiché la società di gestione della discarica avrebbe «ampiamente dimostrato che il progetto approvato con determina dirigenziale n. 173/2005 prevede specificatamente un dettagliato piano di ripristino del paesaggio» la realizzazione di un nuovo sito di discarica in quelle aree sarebbe legittimo.
A quest’ultimo proposito,ciò che lascia letteralmente di stucco è che, invece, con una sentenza di solo pochi mesi prima (precisamente con la sentenza n. 879/06 REG.DEC, pronunciata in data 21-6-2005, e depositata in data 28.2.2006) la stessa V Sezione del Consiglio di Stato, sia pure con una composizione in parte diversa, nell’interpretare il medesimo disposto normativo del PUTT/P, aveva affermato, su una questione identica, un principio esattamente contrario!
In quella circostanza il Consiglio di Stato si era così espresso, rigettando l’appello di una società che voleva realizzare, sempre in Puglia, proprio una discarica di tipo 2B (dello stesso tipo cioè del cosiddetto III lotto della discarica di Grottaglie) in un’area vincolata con disposizioni aventi un contenuto assolutamente identico a quelle espresse dall’art. 3.10 delle n.t.a. del PUTT-P: «non si rivelano pertinenti le deduzioni che la società appellante svolge, con il secondo motivo di appello. Non è conferente alla fattispecie concreta in esame, invero, il punto 3.15.4.2b del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio, nel profilo in cui prevede che non sono autorizzabili le discariche di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti “ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi”…» -esattamente come dispone la norma applicabile alla vicenda grottagliese- «…Nella specie, infatti, non si configura un intervento di bonifica o di ripristino ambientale di una cava dimessa, come si sostiene dalla società appellante, ma, come emerge inequivocabilmente dal decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 10.8.2001, n. 89, la realizzazione di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B”».
Una discarica resta una discarica e non la si può confondere con una bonifica ambientale, sembra dire la stessa V Sezione del Consiglio di Stato solo pochi mesi prima e con una composizione solo in parte diversa dei suoi componenti!
Per tale mutato orientamento il comitato “Vigiliamo per la discarica” non può non esprimere tutto il suo sbalordimento.
qui trovate il testo della sentenza del Consiglio di Stato che ha interessato la discarica grottagliese
qui di seguito, invece, l'altra sentenza del Consiglio di Stato che ha interessato un'altra discarica pugliese (è possibile reperirla anche su www.giustizia-amministrativa.it indicando nell'apposito motore di ricerca il numero di registro generale (879) e l'anno (2006) ricordandosi si indicare nel tasto di spunta "Consiglio di Stato")
N. 879/06 REG.DEC.
N. 556 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 556/2005, proposto dalla Società Eco Polis, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Luca Calugi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca e Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata con il primo in Roma, via Paisiello, n. 55,
CONTRO
L’Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S., in persona del presidente e legale rappresentante p.t., Dott.ssa Antonietta Pasolini Dell’Onda , rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Colapinto con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, n. 74,
il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, Presidente della Regione Puglia p.t.,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.,
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero per l’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12,
il Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del Colle, non costituito,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21.6.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati F.C. Scoca, S. Profeta e C. Colapinto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Associazione Italia Nostra, o.n.l.u.s., ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del decreto del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia del 10.8.2001, n. 89, di approvazione del progetto della discarica di 2^ Categoria, tipo “B”, in agro di Gioia del Colle, Contrada Monte Rotondo, e degli atti del relativo procedimento.
Il ricorso, su richiesta della controinteressata società Eco Polis, è stato trasposto in sede giurisdizionale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione III, con la sentenza del 13.10.2004, n. 445, ha accolto il ricorso.
La Società Eco Polis appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
L’Associazione Italia Nostra resiste all’appello e chiede la conferma della pronuncia appellata.
All’udienza del 21.6.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La Società Eco Polis, s.r.l., appella la sentenza del 13.10.2004, n. 4445, con la quale la III Sezione di Bari del T.A.R. della Puglia ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Italia Nostra, o.n.l.u.s., e ha annullato il decreto del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia del 10.8.2001, n. 89, di approvazione del progetto della discarica di 2^ Categoria, tipo “B”, in agro di Gioia del Colle, Contrada Monte Rotondo, e gli atti del relativo procedimento.
L’appello è infondato nel merito.
La Sezione non si sofferma, pertanto, ad esaminare l’eccezione in rito concernente la mancata notifica del ricorso in appello al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia del Colle sollevata dall’Associazione Italia Nostra.
Il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Bari con la nota dell’11.6.1998, n. 9982, anch’essa impugnata, in quanto fondato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli sull’area interessata alla realizzazione della discarica, con la conseguente illegittimità del decreto di approvazione del progetto fondato su tale nulla osta.
L’area in questione, invece, rappresentata dalle particelle nn. 46, 47, 48, 53, 54, 55, 61, 65, 73, 99, 117 (e la n. 122, come aggiunge la pronuncia appellata) del foglio 18 del Comune di Gioia del Colle, è soggetta a vincolo archeologico, come è stato puntualizzato dal T.A.R.
Le particelle 46, 47 e 73 risultano vincolate con i DD.MM. 6.11.1956 e 22.1.1963, le particelle 48, 53, 54, 61, 65, 117, con il D.M.
30.12.1972, le particelle 54 e 99 con il D.M. 22.10.1990.
Anche nel piano regolatore generale del Comune di Gioia del Colle le particelle interessate alla realizzazione della discarica risultano soggette a vincolo archeologico (e al vincolo idrogeologico).
Come rilevato dalla sentenza appellata, l’art. 82, comma 5, lett. m), del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, (comma aggiunto dall’art. 1 del D.L. 27.6.1985, n. 312, convertito con la legge 8.8.1985, n. 431), applicabile alla fattispecie ratione temporis, sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497, le zone di interesse archeologico (tale tipo di vincolo è stato successivamente confermato dall’art. 146 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, e oggi dall’art. 142 del D.Lgs. 27.1.2004, n. 42).
E’ noto, ed è stato sottolineato dal T.A.R., che il legislatore, inserendo tra le aree vincolate per legge anche quelle su cui insistono beni di interesse archeologico, ha inteso tutelare anche il relativo territorio, elevando direttamente lo stesso territorio ad area meritevole di protezione paesaggistica.
Costituisce, quindi, un dato di fatto incontestabile l’esistenza di un vincolo paesaggistico gravante sull’area indicata dal Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia per la realizzazione della discarica.
Si rivela, quindi, altrettanto incontestabile la illegittimità del nulla osta della Soprintendenza nella nota dell’11.6.1998 allorché afferma che: “preso atto che l’intervento a farsi non interessa aree sottoposte a tutela ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85, ritiene, per quanto di competenza, di non avere obiezioni da sollevare in merito”.
Correttamente, quindi, il T.A.R., sul rilievo della illegittimità di tale nulla osta, che esclude l’esistenza di un vincolo con il quale confrontare l’opera e valutarne la compatibilità paesaggistica (come prescritto dall’art. 7 della legge n. 1497 del 1939), ha annullato per illegittimità derivata il decreto commissariale di approvazione del progetto della discarica.
Le contrarie deduzioni opposte dalla Società Eco Polis, impresa incaricata della realizzazione della discarica, si rivelano infondate.
Con il primo motivo di appello, la Società appellante deduce che effettivamente il decreto di approvazione del progetto ha come suo specifico presupposto il provvedimento della Soprintendenza dell’11.6.1998, n. 9982, che esclude il vincolo paesaggistico, ma che è “altrettanto vero, pacifico ed incontrovertibile che il provvedimento commissariale richiama anche il nulla osta paesaggistico del Comune di Gioia del Colle del 20.6.2001, prot. n. 14945/2215”, che, invece, presuppone detto vincolo ed esprime “parere favorevole alla realizzazione in agro di Gioia del Colle – loc. Monte Rotondo – di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B” da parte della Eco Polis di Valenzano”.
La pronuncia appellata sarebbe pertanto inficiata da un grave travisamento dei fatti, non avendo tenuto conto dell’esistenza del parere paesaggistico da parte dell’autorità comunale, quale autorità subdelegata e, quindi, della presenza del necessario parere paesaggistico, richiesto dall’art. 7 della legge n. 1497 del 1939, nel procedimento di approvazione del progetto della discarica.
La Sezione ritiene che il richiamo operato nelle premesse dell’atto del Comune al nulla osta della Soprintendenza svuoti il parere del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale della valenza che ad esso vorrebbe attribuire la Società appellante. Per il particolare regime dell’area considerata, protetta non per il suo aspetto morfologico, o non solo per tale profilo, ma per la sua attitudine a preservare intatti i beni di rilievo archeologico in esso conservati, si richiede una valutazione specifica di tale profilo. Dal mero richiamo del nulla osta della Soprintendenza, invece, e principalmente dal fatto che l’atto in parola, non menziona minimamente l’esistenza del vincolo ex art. 82, comma 5, lett. m), del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e, pertanto, non svolge alcuna considerazione sulla compatibilità dell’opera progettata con la specificità del vincolo gravante sull’area, deve inferirsi che l’autorità comunale ha rassegnato il suo avviso ignorando, anch’essa, l’esistenza del vincolo in questione.
Il T.A.R. che, contrariamente a quanto assume la società appellante, si è occupato del parere espresso dal Comune di Gioia del Colle (pag. 17 della sentenza), è pervenuto ad identiche conclusioni.
Non si rivelano pertinenti le deduzioni che la società appellante svolge, con il secondo motivo di appello. Non è conferente alla fattispecie concreta in esame, invero, il punto 3.15.4.2b del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio, nel profilo in cui prevede che non sono autorizzabili le discariche di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti “ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi”.
Nella specie, infatti, non si configura un intervento di bonifica o di ripristino ambientale di una cava dimessa, come si sostiene dalla società appellante, ma, come emerge inequivocabilmente dal decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 10.8.2001, n. 89, la realizzazione di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B”, che interessa non solo le particelle nn. 73 e 54 ma l’area ben più vasta indicata dai richiamati decreti ministeriali di vincolo.
E’ irrilevante, infine, che il progetto di cui trattasi sia stato sottoposto con esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale. Tale favorevole valutazione vale solo ad escludere, ai sensi del punto 4.01 del Piano Urbanistico Territoriale Tematico, che il progetto dovesse essere integrato “con lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della utilità e della giustezza dell’allocazione proposta”, ma non esclude la esigenza di acquisire il parere della Soprintendenza, necessario nella specie, stante la specificità del vincolo paesaggistico posto dalla normativa più indietro citata a tutela delle aree archeologiche.
E’ da respingere, infine, anche l’ultimo motivo di appello con il quale la società appellante, contestando come contraddittori i rilievi del T.A.R., afferma che il provvedimento di approvazione della discarica è stato adottato dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia con i poteri straordinari di cui è investito ai sensi dell’art. 4, comma 2, della ordinanza ministeriale n. 3077 del 2001.
Secondo l’appellante il provvedimento commissariale sarebbe comunque legittimo potendosi prescindere dall’illegittimo parere della Soprintendenza.
La Sezione non è di questo avviso.
Il nulla osta della Soprintendenza, dando una falsa rappresentazione della situazione di fatto, ha comportato che la stessa determinazione volitiva del Commissario debba ritenersi inficiata da tale falsa dei presupposti di fatto del provvedimento da adottare. Non può assolutamente affermarsi, pertanto, che i poteri straordinari conferiti a tale organo siano stati esercitati in modo legittimo.
Ciò vale a confutare la tesi propugnata dalla società appellante.
Devono comunque condividersi, sotto altro profilo, le considerazioni dotate di maggiore concretezza espresse dal T.A.R. che ha evidenziato come la richiesta dei pareri delle autorità preposte alla tutela paesaggistica escluda che il Commissario si sia voluto sostituire a tali autorità, utilizzando i poteri di deroga conferitigli dalla normativa più indietro indicata.
L’appello della Eco Polis, in conclusione, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra-tiva.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 21.6.2005, con l'intervento dei signori: