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Le inesattezze dei media sulla sentenza del TAR

 

Ancora una volta tocca rimarcare le consuete, purtroppo, inesattezze dei giornali sul caso discarica-TAR, ed in particolare con riferimento alla paventata rimessione dell'intera legge regionale n. 29/2007 alla Corte Costituzionale, disposta dalla Curia Salentina. Come di consueto ampio spazio è stato riservato dalla cronaca locale ad un comunicato stampa pubblicato dallo studio legale della società di gestione della discarica. Quasi nessun giornalista, fatte le dovute e lodevoli eccezioni, si è premurato di leggere l'ordinanza di rimessione che, tra l'altro, è presente anche su internet. Per esempio, quasi nessuno ha messo in evidenza che l'ordinanza ha rimesso alla corte solo un comma di un solo articolo della legge e non la legge intera come si vorrebbe far credere. Le ulteriori precisazioni sono contenute in un comunicato stampa dell'Avv. Lupo che pubblichiamo qui di seguito

A seguito delle dichiarazioni rese alla stampa, nell’interesse della Vergine s.r.l. e della Ecolevante s.p.a., dallo studio dell’avv. Pietro Quinto, chiedo di rispondere a tali dichiarazioni nell’interesse del Comitato Vigiliamo per la discarica e dei Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano e Monteparano.

Dalla lettura dell’ordinanza del TAR Lecce appare innanzitutto un drastico ridimensionamento delle richieste contenute nel ricorso della Vergine s.r.l. Infatti, mentre la Vergine s.r.l. aveva chiesto che fosse sollevata dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 29/2007, il TAR ha invece sospettato di incostituzionalità il solo 1° comma dell’art. 3 della legge regionale n. 29/2007, il quale recita: “Lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 1 può avvenire in impianti per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicati nel territorio regionale pugliese, a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali“.

 

Tale norma, che rappresenta una chiara applicazione dei principi di prossimità e appropriatezza nello smaltimento dei rifiuti speciali pacificamente riconosciuti dalla normativa europea e nazionale, oltre che dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dalla Corte costituzionale, è stata interpretata dal TAR Lecce come una norma che vieterebbe lo smaltimento di rifiuti speciali extraregionali.

 

In realtà non è così. La norma in questione, infatti, consente, in astratto, la possibilità di smaltire negli impianti Pugliesi quantità e qualità illimitate di rifiuti speciali di produzione extraregionale. L’unica condizione che la norma medesima pone, in ossequio proprio ai principi di prossimità e appropriatezza che impongono di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, è che l’impianto pugliese sia quello appropriato più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali medesimi.

 

Sotto questo aspetto, dunque, ritengo che la Corte costituzionale, anche solo semplicemente attingendo dai suoi precedenti orientamenti, non potrà che ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR.

 

Altro evidente ridimensionamento delle pretese della ricorrente Vergine s.r.l. deriva dalla circostanza che il TAR, respingendo le richieste della ricorrente e condividendo le difese dei Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano, Monteparano, oltre che del Comitato Vigiliamo per la discarica, ha ritenuto la Regione sicuramente competente a legiferare in materia di smaltimento dei rifiuti. La Vergine s.r.l. aveva infatti sostenuto nel suo ricorso che la competenza a legiferare in questa materia spettasse allo Stato e non alla Regione.

 

Infine, altro elemento che ha oggettivamente ridimensionato le pretese della ricorrente Vergine s.r.l., lo si evince dal fatto che il TAR ha ritenuto immune da censure il sistema di certificazioni e autocertificazioni disciplinato nella legge regionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali extraregionali.

 

Dunque, sulla base dell’ordinanza del TAR Lecce, per un verso è evidente un deciso ridimensionamento delle richieste della Vergine s.r.l., mentre per altro verso possono ritenersi sussistenti elementi che ci consentono di guardare con fiducia al giudizio dinanzi alla Consulta e di pensare che anche quell’unico comma della legge regionale messo in discussione dal TAR Lecce, possa uscirne indenne.

 

Quanto all’ordinanza cautelare del TAR nel giudizio proposto da Ecolevante s.p.a., essa è intervenuta sempre in una fase di sommaria deliberazione. Anche in questo caso, pertanto, si dovrà attendere il giudizio della Corte costituzionale. Ad ogni modo, anticipo che il Comitato Vigiliamo per la discarica intende costituirsi anche nel giudizio proposto da Ecolevante s.p.a.

 

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27 Feb 2008

COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA