Legge regionale di iniziativa popolare: fissata al 16 dicembre 2008 l’udienza presso la Corte Costituzionale
La legge regionale di iniziativa popolare in materia di circolazione di rifiuti speciali, con la quale si applicano i principi di prossimità e appropriatezza sanciti dall’Unione Europea, è stata proposta dal comitato Vigiliamo per la discarica e da altri comitati jonici dopo essare stata sottoscritta da oltre 16.000 cittadini pugliesi. Approvata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 2007, subito fu oggetto di iniziative legali, dirette a demolirla, intraprese dai gestori di discariche per rifiuti speciali.
A seguito del ricorso proposto da Vergine srl e da altri gestori di discariche, il Tar di Lecce con l’ordinanza n.1137 del 21.11.2007 rimetteva alla Corte Costituzionale il solo 1° comma dell’art. 3 della legge regionale n. 29/2007, mentre Vergine s.r.l. aveva chiesto che fosse sollevata dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 29/2007.
Il 1° comma dell’art. 3 recita: “Lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 1 può avvenire in impianti per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicati nel territorio regionale pugliese, a condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali“.
Tale norma, che rappresenta una chiara applicazione dei principi di prossimità e appropriatezza nello smaltimento dei rifiuti speciali pacificamente riconosciuti dalla normativa europea e nazionale, oltre che dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dalla Corte costituzionale, è stata interpretata dal TAR Lecce come una norma che vieterebbe lo smaltimento di rifiuti speciali extraregionali.
In realtà non è così. La norma in questione, infatti, consente, in astratto, la possibilità di smaltire negli impianti Pugliesi quantità e qualità illimitate di rifiuti speciali di produzione extraregionale. L’unica condizione che la norma medesima pone, in ossequio proprio ai principi di prossimità e appropriatezza che impongono di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, è che l’impianto pugliese sia quello appropriato più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali medesimi.
- http://www.regione.puglia.it/burp_doc/pdf/xxxviii/N157_02_11_2007.pdf
Testo della legge “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia"
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