COMUNICATO STAMPA DELL'AVV. LUPO - 17.10.2008
Comunico che martedì 14 ottobre 2008 ho chiesto la notifica di due ricorsi al TAR, - l’uno al TAR Puglia – Bari, l’altro al TAR Puglia – Lecce -, per conto, rispettivamente, del Comune di San Marzano di San Giuseppe e del Comitato Vigiliamo per la discarica, con i quali è stato chiesto l’annullamento, previa sospensiva delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) rilasciate dalla Regione Puglia a favore della Ecolevante, per la discarica sita nel territorio del Comune di Grottaglie, in c.da La Torre Caprarica.
I ricorsi sono fondati su sei articolati motivi: 1) la mancata valutazione unitaria e integrata dei tre lotti anche in sede di valutazione di impatto ambientale, che considerasse, inoltre, non solo la presenza della condotta idropotabile dell’Acquedotto Pugliese, del Santuario rupestre della Madonna delle Grazie e del Centro di riabilitazione per diversamente abili situato nella vicina Masseria “Amici”, mai inseriti nel progetto e negli studi di impatto precedenti; ma che considerasse, soprattutto, la sopravvenuta programmazione regionale in tema di smaltimento dei rifiuti speciali, derivante dai nuovi piani regionali; 2) la mancata valutazione del rapporto tra le dimensioni della discarica e il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali di produzione regionale, sulla cui base, secondo la nuova programmazione regionale, devono essere prevalentemente dimensionati gli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali; 3) il previsto pagamento di roialtyes al Comune di Grottaglie, non riconosciuto da alcuna legge e disposto anche in violazione del principio di tipicità delle entrate di diritto pubblico ex art. 23 Cost.; roialtyes che non hanno potuto garantire che quell’amministrazione comunale potesse svolgere le sue funzioni in modo scevro da sintomi di sviamento di potere e quindi in modo imparziale; 4) la violazione degli standards di sicurezza internazionali stabiliti dalle norme tecniche dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, le quali, per impedire i fenomeni di cosiddetto bird strike, e cioè di impatto degli aerei con volatili, impongono che tra la pista di un aeroporto e qualsiasi discarica di rifiuti, e con la sola eccezione delle discariche per rifiuti inerti, ci sia una distanza di almeno 13 Km.; nel caso della discarica Ecolevante, invece, essa dista solo 5,4 Km. dall’aeroporto di Grottaglie; 5) il fatto che è stato consentito anche all’impianto nuovo del III lotto di smaltire rifiuti secondo i vecchi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, più invasivi e inquinanti, e non secondo i nuovi criteri stabiliti da un decreto ministeriale del 3.8.2005; a questo proposito è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del’art. 17, 2° comma del d. l.vo n. 36/2003, che ancora consente, fino al 31.12.2008, la deroga ai nuovi parametri; e ciò in quanto tale deroga si pone in contrasto con l’art. 117, 1° comma Cost. e con la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; 6) il fatto che, anche per il I e II lotto, si sia continuato a prevedere la possibilità di smaltire secondo i vecchi parametri, nonostante sia stato approvato il piano di adeguamento della discarica, e malgrado il medesimo impianto sia stato sottoposto a sequestro penale proprio per tali ragioni; sotto quest’ultimo profilo si è inoltre riportata per esteso la motivazione della sentenza n. 37559/08 della III Sezione della Corte di Cassazione penale che, proprio nel procedimento penale a carico dell’amministratore della Ecolevante s.p.a., con una sentenza molto interessante che richiama anche una recente pronuncia della Corte di giustizia CE, ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto, confermando la piena legittimità del sequestro a suo tempo disposto.
Comunico infine che il Presidente della Corte costituzionale ha fissato per l’udienza del 16 dicembre 2008 l’udienza pubblica per la trattazione della questione di legittimità costituzionale della legge regionale di iniziativa popolare n. 29/2007, che disciplina lo smaltimento dei rifiuti speciali extraregionali secondo i principi di prossimità e appropriatezza stabiliti dalla normativa dall’Unione Europea, dalle sentenze della Corte di giustizia CE e dalle norme di principio rinvenibili anche nella legislazione statale.
In questo giudizio dinanzi alla Corte costituzionale mi sono costituito sia per i Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano e Monteparano, sia per il Comitato Vigiliamo per la discarica.