Comunicato stampa
Il comitato di Grottaglie “Vigiliamo per la discarica”, circa l'ordinanza n.1505/08 – che si allega- emessa dal TAR Lecce il 5 novembre u.s. in merito al ricorso proposto dallo stesso comitato, comunica quanto segue.
L'ordinanza del TAR Lecce del 5 novembre u.s. respinge la richiesta di sospensiva che il Comitato "Vigiliamo per la discarica" ha proposto unitamente al ricorso per l'annullamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata a Ecolevante s.p.a.
Il Comitato, nel prendere atto e far rilevare che a difesa dell'AIA e di tutti gli altri atti impugnati col ricorso, si sono schierati la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Grottaglie, l'AUSL TA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile, osserva quanto segue.
Dalla lettura dell'ordinanza è agevole evincere che il TAR ha ritenuto di respingere la richiesta cautelare solo ed esclusivamente per la mancanza del requisito del periculum in mora.
Il TAR Lecce, in altri termini, ha solo ritenuto che non sussistessero, nel caso dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a Ecolevante s.p.a., solo ed esclusivamente quei pregiudizi gravi e irreparabili che avrebbero imposto l'immediata sospensione di tale atto.
Per respingere una richiesta di sospensiva è infatti sufficiente che manchi anche uno solo di quei due presupposti che devono necessariamente concorrere secondo le regole processuali in caso di domande cautelari proposte prima della discussione nel merito e della decisione della causa con sentenza. Tali presupposti sono rappresentati: a) dal cosiddetto fumus boni iuris, e cioè dalla verosimile fondatezza in diritto del ricorso; b) dal periculum in mora, e cioè dall'eventuale sussistenza di pregiudizi gravi e irreparabili che potrebbero derivare dalla prosecuzione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Benché la decisione del TAR Lecce non ci trovi completamente d’accordo, è comunque importante rilevare che nessun rilievo è stato effettuato dal TAR Lecce circa l'assenza del requisito del fumus boni iuris nel ricorso proposto dal Comitato "Vigiliamo per la discarica", e cioè della verosimile fondatezza in diritto del ricorso stesso; fondatezza in diritto che sarà invece oggetto esclusivo della valutazione del medesimo TAR quando deciderà la causa nel merito (e non più in via cautelare e provvisoria, come nel caso di pronuncia sull'istanza cautelare di sospensiva) e con sentenza e non più con semplice ordinanza.
Inoltre, nel corso della discussione dinanzi al Tar in camera di consiglio, la difesa di Ecolevante spa ha evidenziato che lo stesso giorno 5 novembre 2008 la suddetta Società aveva comunicato alla Provincia di Taranto la chiusura del I e del II lotto della discarica gestita in loc. La Torre-Caprarica; e tale dichiarazione è stata fatta mettere a verbale dal Presidente del Tar.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1005/2008
Registro Generale: 1503/2008
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Primo Referendario, relatore
CARLO DIBELLO Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 05 Novembre 2008
Visto il ricorso 1503/2008 proposto da:
COMITATO VIGILIAMO PER LA DISCARICA
rappresentato e difeso da:
LUPO ANTONIO
con domicilio eletto in LECCE
PIAZZA MAZZINI 72
presso
MARRA ROBERTO GUALTIERO
contro
REGIONE PUGLIA - BARI
rappresentato e difeso da:
LIBERTI MARIA
con domicilio eletto in LECCE
VIALE A.MORO 1
presso la sua sede
PROVINCIA DI TARANTO
rappresentato e difeso da:
SEMERARO CESARE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso VANTAGGIATO ANGELO
COMUNE DI GROTTAGLIE
rappresentato e difeso da:
RELLEVA PIERO G.
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso VANTAGGIATO ANGELO
ARPA PUGLIA, non costituita;
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
rappresentato e difeso da:
BOCCUNI CARMINE
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.SCO RUBICHI 23
presso SEGRETERIA TAR
ENAC
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
e nei confronti di
ECOLEVANTE SPA
rappresentato e difeso da:
QUINTO PIETRO
QUINTO LUIGI
PASQUALONE BICE ANNALISA
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti di
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, non costituita;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ecolevante s.p.a. con determinazione n. 250 del 12/5/2008 del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 105 del 2/7/2008, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi (I e II lotto) situata in Grottaglie, in c.da La Torre – Caprarica; e di tutti i pareri favorevoli resi nel procedimento conclusosi con il rilascio della medesima AIA, dal Comune di Grottaglie, dalla Provincia di Taranto, dall’AUSL TA, dall’ARPA Puglia e dalla Regione Puglia ufficio IPPC/AIA; dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad Ecolevante s.p.a. con determinazione n. 426 del 3/7/2008 del dirigente dell’Ufficio Tutela dell’Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA della Regione Puglia, non ancora pubblicata sul BURP, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi (cosiddetto “ampliamento in III lotto”) sita in Grottaglie, in c.da La Torre – Caprarica; e di tutti i pareri favorevoli resi nel procedimento conclusosi con il rilascio della medesima AIA, dal Comune di Grottaglie, dalla Provincia di Taranto, dall’AUSL TA, dall’Acquedotto Pugliese, dall’ARPA Puglia e dalla Regione Ufficio IPPC/AIA; dell’atto prot. n. 20010 del 23/4/2008 del dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, mai pubblicato all’albo pretorio della Provincia di Taranto, col quale si è concluso un procedimento non definito nel suo oggetto; dell’atto prot. n. 10179 del 29/2/2008 del dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, col quale è stato avviato il procedimento conclusosi con l’atto prot. n. 20010 del 23/4/2008; dell’atto del Direttore Generale dell’ENAC del 19/6/2008 avente ad oggetto: “Aeroporto di Taranto Grottaglie – realizzazione di discariche in aree limitrofe al sedime”; nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i verbali delle conferenze di servizi relative ai procedimenti AIA Ecolevante per il I, II e III lotto della discarica sita in Grottaglie, località La Torre – Caprarica, presso la Regione Puglia, e tutti i pareri del Comitato Tecnico Provinciale presso la Provincia di Taranto relativi alle stesse procedure AIA Ecolevante per il I, II e III lotto della discarica in questione;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
COMUNE DI GROTTAGLIE
ECOLEVANTE SPA
ENAC
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA
PROVINCIA DI TARANTO
REGIONE PUGLIA - BARI
Udito il relatore Primo Ref. ETTORE MANCA e uditi altresì per le parti l’Avv. Lupo, l’Avv. Liberti, l’Avv. Semeraro, l’Avv. Relleva, l’Avv. Boccuni, l’Avv. dello stato Tarentini, l’Avv. Luigi Quinto e l’Avv. Pasqualone;
Considerato che la formulata eccezione ex art. 32 l. t.a.r. è manifestamente infondata, formando oggetto di censura provvedimenti i cui effetti immediati sono riferibili a porzioni di territorio ricadenti nella competenza di questa Sezione distaccata di Lecce.
Ritenuto che difetti nel caso in esame il requisito del periculum in mora, atteso che:
- la discarica opera relativamente a rifiuti non pericolosi e tale circostanza non è concretamente smentita (ferma, ovviamente, la necessità dei prescritti controlli);
- il 1° ed il 2° lotto della discarica sembrerebbero aver ormai esaurito la propria capienza;
- i 3° lotto, infine, continua a ricevere giornalmente le quantità e tipologie di rifiuti che gli altri lotti ricevevano ormai da diversi anni, sicchè non paiono sussistere sotto questo profilo elementi nuovi che interrompano una situazione di sostanziale continuità e giustifichino un intervento in sede cautelare.
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Respinge (Ricorso numero 1503/2008) la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE , li 05 Novembre 2008
Aldo RAVALLI – Presidente
Ettore MANCA – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 05 novembre 2008